Art. 2.
(Procedura).

      1. Entro il 15 settembre di ogni anno, ciascuna scuola paritaria comunica al Ministero dell'istruzione i dati anagrafici degli alunni iscritti, utilizzando apposito foglio elettronico presente nel sito INTERNET del Ministero dell'istruzione.
      2. Al momento dell'iscrizione la scuola paritaria consegna ai beneficiari il modulo per la domanda di contributo. Tale modulo è disponibile anche sul sito INTERNET di cui al comma 1.
      3. Coloro che intendono usufruire del contributo compilano il modulo, attestando, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle

 

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disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il possesso dei requisiti per accedere al beneficio e lo consegnano alla scuola paritaria interessata, la quale attesta, sullo stesso modulo, la regolarità dell'iscrizione e l'avvenuto pagamento della relativa retta scolastica.
      4. Entro il 30 ottobre dello stesso anno, la scuola paritaria trasmette al Ministero dell'istruzione, utilizzando l'applicazione accessibile dal sito INTERNET di cui al comma 1, i dati contenuti nel modulo. Nel caso in cui la scuola paritaria non adempia a tale trasmissione, i beneficiari interessati possono rivolgersi ai centri di servizi amministrativi competenti per territorio.
      5. Entro il 31 dicembre dello stesso anno, il Ministero dell'istruzione procede all'esame delle domande pervenute e alla concessione dei contributi, con importo pari a quello determinato per l'anno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e comunque non superiore alla somma versata a titolo di retta scolastica, e l'elenco dei nominativi dei beneficiari, con l'importo del contributo spettante a ciascuno di essi, a Poste italiane Spa, che provvede all'erogazione delle somme dovute, al netto delle commissioni postali pro tempore vigenti.